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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MANCIKALALU”

ARTICOLO 1
1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata : “Mancikalalu” con sede in via Cucchetti 18 nel comune di Noventa Padovana in Padova.
2. L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

ARTICOLO 2
L’ Associazione è apartitica e non confessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a) raccolta fondi a scopo benefico da destinare a iniziative di solidarietà e promozione sociale in India
b) progettazione di eventi, manifestazioni, iniziative con finalità di beneficenza, solidarietà e promozione alla pace, senza scopo di lucro.
L’ Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 .

ARTICOLO 3

Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea o il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità.

ARTICOLO 4

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

ARTICOLO 5

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea o al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri dello statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ARTICOLO 6

Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ARTICOLO 7

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ ordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 8

1. L’Assemblea deve:
Approvare il rendiconto, conto consuntivo e preventivo.
Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione.
Approvare l’eventuale regolamento interno.
Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci.
Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame.

ARTICOLO 9

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ARTICOLO 10

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ARTICOLO 11

Il consiglio direttivo è composto da 6 membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ARTICOLO 13

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) donazioni e lasciti;
b) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni (ONLUS se opera per soggetti svantaggiati) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 14

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ARTICOLO 15

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 17
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

MANCIKALALU ONLUS, VIA CUCCHETTI 18, 35027 NOVENTA PADOVANA (PD), TEL: +39.349.1305356
EMAIL:mancikalalu@libero.it